
Con Bollettino Ufficiale della Regione Lazio – Nr. 31 del 14 aprile u.s., la Regione Lazio nella persona del Presidente ha dato evidenza della Legge Regionale 12 aprile 2019, n. 6, provvedimento che ha come finalità promuovere, garantire e tutelare il lavoro e la dignità delle libere professioni, attraverso il riconoscimento del diritto all’equo compenso per i professionisti, tutelando gli stessi e le loro prestazioni professionali sulla base di istanze autorizzative presentate per conto di privati cittadini o di imprese alla pubblica amministrazione o rese su incarico affidato dalla stessa.
In sintesi, da una lettura del provvedimento si evidenziano più aspetti di riguardevole importanza per il mondo delle “professioni” e quindi del geometra e geometra laureato libero professionista.
Il primo aspetto riguarda l’equo compenso, ovvero all’articolo 2 il provvedimento dispone che la “Regione”, gli “enti strumentali” e le “società controllate”, debbano garantire ai professionisti un compenso che risulti proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione svolta, allontanando ogni possibile rischio di gare al ribasso e compensi sottocosto.
Questo meccanismo, oltre che porsi da una parte come strumento a difesa dei liberi professionisti, dall’altra, rappresenta anche una ulteriore garanzia di qualità delle opere e dei servizi erogati a favore dei cittadini.
Il secondo aspetto, disciplinato sempre all’articolo 2, riguarda il contrasto all’inserimento di “clausole vessatorie”, ovvero clausole che operando anche in ragione della non equità del compenso pattuito, tutelano esclusivamente uno solo dei contraenti, producendo così uno squilibrio contrattuale a svantaggio dell’altro (ovvero il professionista).
Verosimilmente, possono essere considerate tali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle clausole vessatorie che consistono:
- nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto per l’affidamento degli incarichi professionali;
- nell’attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;
ed ancora, salvo che non siano state oggetto di specifica trattativa preventiva con formale accettazione:
- nell’anticipazione delle spese della controversia a carico del professionista;
- nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell’attività professionale oggetto dell’incarico;
- nella previsione di termini di pagamento superiori a quelli previsti dalla normativa vigente dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, il professionista sia riconosciuto solo il minore importo previsto nell’affidamento dell’incarico professionale, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;
già previste nelle disposizioni nazionali in materia di equo compenso per la professione dell’avvocato libero professionista.
L’ultimo aspetto, ma non per questo meno importante, è disciplinato agli articoli 3 e 4 che dispongono rispettivamente, che:
- in fase di presentazione alla pubblica amministrazione di istanza autorizzativa o d’istanza a intervento diretto prevista dalle norme e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali, la stessa deve essere corredata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell’incarico sottoscritta dal committente, unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.;
- la pubblica amministrazione, al momento del rilascio dell’atto autorizzativo o della ricezione di istanze a intervento diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali o comunque esecutori dell’opera professionale, redatta nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 secondo il modello adottato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente, anche attraverso copia della fattura o parcella di pagamento. La mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al periodo precedente costituisce motivo ostativo per il completamento del procedimento amministrativo fino all’avvenuta integrazione.
Un provvedimento, votato all’unanimità dal Consiglio della Regione Lazio che nasce per ridare dignità ai liberi professionisti, verosimilmente e potenzialmente esposti “a subire forme di concorrenza sleale e al ribasso che pregiudicano inevitabilmente la prestazione offerta” e che espongono oltre ai rischi di natura civile e penale anche a violazioni dovute al mancato rispetto dei doveri deontologici.
Per completezza di informazione, si precisa che le stesse disposizioni, si applicano anche ai soggetti che esercitano “professioni non organizzate in ordini o albi professionali” e disciplinate dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 4 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate” e successive modifiche ed integrazioni.