INQUINAMENTO ACUSTICO E LA FIGURA DEL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA

Il D.Lgs. 42/17 rafforza la tutela dall’inquinamento acustico valorizzando il Tecnico Competente in Acustica, figura chiave per misure e controlli.

Il Dlgs. n. 42/17, recante “disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico” si pone come principale obiettivo, per quanto concerne le modifiche alla L. 447/95 (disposto normativo che definisce appunto i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico), quello di superare in via definitiva alcune criticità normative che negli anni hanno ingenerato difficoltà a vario titolo, tra cui il perseguimento del titolo di Tecnico Competente in Acustica (T.C.A.).

La figura professionale del T.C.A. rientra tra le “professioni non organizzate in ordini o collegi” di cui alla Legge 4/13, iscritta nell’elenco nominativo dei soggetti abilitati tenuto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM).

Il T.C.A. per definizione della Legge Quadro sull’inquinamento acustico, n. 447/95 è la figura professionale idonea ad “effettuare le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo”.

Già da questo si può intuire l’importanza di tale figura e la necessità di possedere specifiche conoscenze all’interno del processo edilizio che va dalla progettazione, passando per la costruzione fino alla gestione del bene stesso al fine di poter meglio rispondere alle esigenze della committenza – utenza.

Fra le prerogative del T.C.A., quali opportunità professionalizzanti del tecnico libero professionista che già opera nel contesto edilizio, si può ricordare a puro titolo esemplificativo, a livello puntuale e/o territorialmente limitati:

  • la progettazione ed il successivo collaudo in opera dei requisiti acustici passivi degli edifici (di cui al D.P.C.M. 5/12/97);
  • l’analisi previsionale che valuta la compatibilità acustica di un’opera a farsi con il territorio e di conseguenza con il clima acustico esistente;
  • l’analisi previsionale del potenziale disturbo questa volta ai danni del vicinato, dato dall’introduzione di nuove sorgenti rumorose sul territorio esistente a servizio di impianti produttivi;
  • piani di risanamento sia in ambito civile sia in ambito produttivo (artigianale e industriale);
    ma anche attività di gestione e pianificazione acustica in ambiti territorialmente estesi, quali a puro titolo esemplificativo:
  • redazione di “piani comunali di classificazione acustica” del territorio;
  • piani di risanamento acustico di aree urbane;
  • valutazione di impatto ambientale a carico di infrastrutture di trasporto, insediamento di attività produttive o di nuovi insediamenti di tipo residenziale rilevanti a livello territoriale.

Il prerequisito per potersi iscrivere nell’apposito elenco tenuto dal MATTM è il possesso della laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico (vedi elenco specifico in allegato 2 del d.lgs. 42/17), e di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • avere superato con profitto l’esame finale di un master universitario con un modulo di almeno 12 crediti in tema di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, nelle tematiche oggetto della legge 26 ottobre 1995, n. 447, secondo lo schema di corso di cui all’allegato 2 “parte B” del d.lgs. 42/17;
  • avere superato con profitto l’esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell’allegato 2 “parte B” del d.lgs. 42/17;
  • avere ottenuto almeno 12 crediti universitari in materie di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, rilasciati per esami relativi ad insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti dello schema di corso in acustica per tecnici competenti in allegato 2 “parte B” del d.lgs. 42/17;
  • aver conseguito il titolo di dottore di ricerca, con una tesi di dottorato in acustica ambientale.

In via transitoria, per un periodo di non più di cinque anni dalla data del d.lgs. 42/17, all’elenco tenuto dal MATTM può essere iscritto chi è in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica e dei seguenti requisiti:

  • aver svolto attività professionale in materia di acustica applicata per almeno quattro anni, decorrenti dalla data di comunicazione dell’avvio alla regione di residenza, in modo non occasionale, in collaborazione con un tecnico competente ovvero alle dipendenze di strutture pubbliche di cui all’articolo 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, attestata da idonea documentazione;
  • avere superato con profitto l’esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell’allegato 2 “parte B” del d.lgs. 42/17.

Per tutti coloro invece, che hanno già ottenuto il riconoscimento della qualificazione di T.C.A. da parte della Regione ai sensi della previgente normativa, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 42/17, potevano presentare alla regione di residenza, nei modi e nelle forme stabilite dal D.P.R. 445/00, istanza di inserimento nell’elenco.

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